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FLASH NEWS – Il marchio dell’hotel non si cede con l’immobile

☞ FLASH NEWS – Il marchio dell’hotel non si cede con l’immobile ☜

La Cassazione, con l’ordinanza 5.03.2024, n. 5866 ha stabilito che il marchio è un segno che contraddistingue i prodotti e/o i servizi di un’impresa, e non un diritto correlato ad un edificio oggetto di una compravendita immobiliare.
Anche se un contratto di compravendita di un immobile prevede la cessione di tutti i diritti inerenti al complesso immobiliare, questi diritti non comprendono l’uso del marchio che contraddistingue i servizi resi attraverso l’immobile. Il marchio, infatti, non corrisponde necessariamente al “nome” dell’immobile oggetto di compravendita (nomi di palazzi sono, ad esempio “Spini-Feroni”, o “Strozzi”). La decisione riguarda l’Hotel Britannique di Napoli, venduto nel 2016.

(Il Sole24Ore – Ratio)

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FLASH NEWS – Eliminazione interpello società di comodo

☞ FLASH NEWS – Eliminazione interpello società di comodo ☜

L’art.9, L.111/2023 (legge delega di riforma fiscale) prevede la riscrittura delle disposizioni sulle società non operative al fine di rilevare le società senza impresa utilizzate quale schermo per l’intestazione di beni ai soci.
In particolare, con il D.Lgs. 219/2023 è stata modificata la disciplina degli interpelli eliminando la possibilità di farsi certificare la disapplicazione delle società di comodo tramite interpello.

(Il Sole24Ore – Ratio)

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FLASH NEWS – Marchi e concessioni

☞ FLASH NEWS – Marchi e concessioni ☜

Un marchio validamente registrato conferisce al suo titolare dei diritti esclusivi, quali la facoltà di utilizzo del segno registrato per contraddistinguere i prodotti e servizi e la conseguente facoltà di vietare a terzi l’uso di un segno identico e/o simile al marchio registrato, sia per classi merceologiche identiche, sia per classi merceologiche affini (art. 20 del Codice Proprietà Industriale, D.Lgs.30/2005).
Il titolare di un marchio registrato ha anche la facoltà di vietare a terzi una serie di comportamenti (apposizione del segno sui prodotti e/o sulle confezioni, immissione in commercio, importazione e/o esportazione di prodotti che riportino il proprio segno, uso del segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità) che potrebbero ingenerare nel pubblico destinatario dei prodotti e dei servizi un rischio di confusione, tanto più esteso se tali comportamenti abbiano ad oggetto un marchio registrato che gode di particolare rinomanza, poiché il terzo trarrebbe un indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla rinomanza acquisita da tale marchio, anche se impiegato per fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi.
Per effetto della registrazione, il titolare di un marchio è, pertanto, l’unico soggetto ad aver diritto di impiegare il segno registrato e, eventualmente, disciplinare l’uso da parte di soggetti terzi attraverso specifici accordi di licenza e/o concessione in uso del segno.
La citazione di marchi riferibili alle materie prime impiegate nella realizzazione dei propri prodotti artigianali, sebbene impiegata per finalità informative e/o descrittive, rientra nelle fattispecie che presuppongono un’espressa autorizzazione da parte del/i titolare/i dei predetti marchi, unici soggetti autorizzati a consentire l’associazione del proprio segno con prodotti e/o servizi che differiscono da quelli per i quali il marchio è stato registrato. Per conseguire tale effetto, è possibile sottoscrivere con il/i titolare/i dei marchi registrati appositi accordi di licenza e/o concessione in uso dei segni distintivi, circoscritti alle finalità necessarie al caso di specie.

(Il Sole24Ore – Ratio)

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FLASH NEWS – Concordato preventivo biennale, perplessità

☞ FLASH NEWS – Concordato preventivo biennale, perplessità ☜

Il D.Lgs. 13/2024 ha disciplinato il concordato preventivo biennale, mentre i modelli dichiarativi 2024 contemplano le caselle per aderire al patto.
Tuttavia, nella valutazione circa l’opportunità di aderire al nuovo istituto vi sono nodi applicativi da sciogliere: dal calcolo dei debiti tributari o previdenziali che inibiscono l’accesso al concordato fino alle criticità nella gestione delle perdite su crediti.
Per i contribuenti tutto dipenderà dal quantum del maggior reddito che sarà proposto dal Fisco e dai vantaggi percepiti a livello di controlli in caso di eventuale adesione.
Il software di calcolo del reddito proposto sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate entro il 15.06.2024 e servirà per caricare i dati richiesti dal Fisco che, insieme a quelli inseriti nei modelli Isa e agli altri già presenti nei database della Pubblica Amministrazione, consentiranno l’elaborazione della proposta. L’eventuale adesione potrà avvenire entro il 15.10.2024.
Chi aderirà al concordato dovrà versare le imposte sul reddito proposto per il 2024 nell’acconto del 30.11.2024, senza poter scegliere il metodo storico (fatta salva l’eventuale riproposizione della rateazione degli acconti per le partite Iva con volume d’affari fino a 170.000 euro).
(Il Sole24Ore – Ratio)

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FLASH NEWS – Garante Privacy: no al riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro

☞ FLASH NEWS – Garante Privacy: no al riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro ☜

Viola la privacy dei dipendenti il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro.
A renderlo noto è il Garante della Privacy nella Newsletter n. 520 del 28 marzo 2024, in cui viene spiegato che al momento non esiste alcuna norma che consenta l’uso di dati biometrici, come prevede il Regolamento, per svolgere una tale attività.
Per questo motivo, il Garante ha provveduto a sanzionare cinque società – impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti – per aver trattato in modo illecito i dati biometrici di un numero elevato di lavoratori.
L’Autorità, intervenuta a seguito dei reclami di diversi dipendenti, ha anche evidenziato i particolari rischi per i diritti dei lavoratori connessi all’uso dei sistemi di riconoscimento facciale, alla luce delle norme e delle garanzie previste sia nell’ordinamento nazionale che in quello europeo.
Si pensi, ad esempio, al D.L. n. 51/2023, convertito in legge n. 87/2023, che con l’art. 8-ter ha prorogato al 31 dicembre 2025 la sospensione dell’installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale “in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati”, al fine di “disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all’impiego di sistemi di riconoscimento facciale nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dall’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

(Fiscal Focus)

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FLASH NEWS – Autocertificazione diversificata per il fringe benefit utenze o affitti

☞ FLASH NEWS – Autocertificazione diversificata per il fringe benefit utenze o affitti ☜

I datori di lavoro devono acquisire dai lavoratori le autocertificazioni circa il possesso delle condizioni che permettono di fruire di forme di rimborso che non concorrono alla formazione del reddito: oltre ai rimborsi per le utenze domestiche di gas/luce/acqua, sono stati aggiunti quelli delle spese di affitto e degli interessi sul mutuo della prima casa.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35/E/2022, ha illustrato le regole per quel che concerne i rimborsi delle utenze e, nella circolare n. 5/E/2024, le regole per i nuovi rimborsi delle spese di affitto e interessi sul mutuo afferenti all’abitazione principale.
Alternativamente alla consegna del documento comprovante la spesa, il lavoratore dipendente può presentare un’autocertificazione, nella quale devono essere specificati gli estremi del: tipo di utenza, numero e data fattura, intestatario, importo, data e modalità di pagamento, nonché la dichiarazione che tali oneri non sono già stati richiesti a rimborso a un altro datore di lavoro/committente.

(Il Sole 24Ore – Ratio)

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FLASH NEWS – Crisi di liquidità irrilevante ai fini del mancato pagamento dell’Imu

☞ FLASH NEWS – Crisi di liquidità irrilevante ai fini del mancato pagamento dell’Imu ☜

La mera crisi di liquidità di una società non può essere invocata come causa di forza maggiore che ha impedito il pagamento di una scadenza fiscale. Si applicano così le sanzioni tributarie per le violazioni commesse a seguito di ritardi nei pagamenti delle imposte dovute, occorrendo tuttavia, da parte dei giudici di merito, maggiori e più approfondite indagini per l’applicazione di tale esimente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione civile, V sezione, con l’ordinanza n. 7707 del 21.03.2024.

(Italia Oggi – Ratio)

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FLASH NEWS – Dipendente estero e regime forfettario

☞ FLASH NEWS – Dipendente estero e regime forfettario ☜

Può fruire del regime forfetario il lavoratore dipendente in uno Stato Ue che intende chiudere nel 2023 il contratto di lavoro dipendente, aprire nel 2024 una partita Iva italiana e fatturare in qualità di lavoratore autonomo al suo ex datore di lavoro. Non opera infatti l’esclusione dal regime per le attività esercitate prevalentemente nei confronti di datori di lavoro, in quanto manca il collegamento con il territorio dello Stato in cui veniva percepito lo stipendio.

(Ratio – Interpello Ag. Entrate 22.02.2024, n. 50)

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FLASH NEWS – Trattamento fiscale docente part-time con lezioni private

☞ FLASH NEWS – Trattamento fiscale docente part-time con lezioni private ☜

Un cittadino che ha svolto abitualmente l’attività di insegnante di lingua straniera con apertura di partita Iva e che vuole continuare a impartire lezioni private, 5 o 6 volte a settimana, anche dopo aver vinto una cattedra per insegnare, part-time, in una scuola statale, dovrà mantenere la partita Iva.
Tale soggetto potrà avvalersi del regime forfetario oppure passare, ai fini della tassazione sul reddito, al regime agevolativo speciale sulle lezioni private e ri-petizioni introdotto dalla legge di Bilancio 2019.

(Ratio – Interpello Ag. Entrate 8.03.2024, n. 63)

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FLASH NEWS – Avvio di impresa artigiana

☞ FLASH NEWS – Avvio di impresa artigiana ☜

Il D.L. 19/2024 individua 45 attività liberamente esercitabili. La platea dei soggetti che ne possono beneficiare è
ampia: falegnami, imbianchini, piastrellisti e carpentieri, ma anche sarti e vetrinisti, nonché i professionisti del
web e del mondo digitale, come graphic designer o produttori di software.
Per molte attività è eliminato qualunque tipo di adempimento, mentre per altre – come calzolaio, corniciaio,
fabbro, tornitore del legno o gastronomo – restano fermi solo quelli in materia ambientale, di salute e di sicurezza
previsti in base alle attrezzature utilizzate.
Sono fatte salve le competenze regionali ed è prevista la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.

(Ratio – Min. Pubblica Amministrazione 4.03.2024)

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