Benvenuti !!!

Studio C&RBenvenuti su www.comparinirusso.it, il web-office dello Studio Comparini & Russo – Studio di consulenza, revisione ed assistenza aziendale, contabile, fiscale, societaria, amministrativa, contrattuale e del lavoro. Vi auguriamo buona navigazione e, per qualsiasi Vostra necessità, non esitate a contattarci, saremo lieti di poterVi assistere.

Potete scaricare la nostra presentazione in formato .pdf cliccando qui.

FLASH NEWS – Concordato preventivo biennale

☞ FLASH NEWS – Concordato preventivo biennale ☜

Il D.Lgs. 13/2024 ha disciplinato il concordato preventivo biennale, mentre i modelli dichiarativi 2024 contemplano le caselle per aderire al patto.
Tuttavia, nella valutazione circa l’opportunità di aderire al nuovo istituto vi sono nodi applicativi da sciogliere: dal calcolo dei debiti tributari o previdenziali che inibiscono l’accesso al concordato fino alle criticità nella gestione delle perdite su crediti.
Per i contribuenti tutto dipenderà dal quantum del maggior reddito che sarà proposto dal Fisco e dai vantaggi percepiti a livello di controlli in caso di eventuale adesione.
Il software di calcolo del reddito proposto sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate entro il 15.06.2024 e servirà per caricare i dati richiesti dal Fisco che, insieme a quelli inseriti nei modelli Isa e agli altri già presenti nei database della Pubblica Amministrazione, consentiranno l’elaborazione della proposta. L’eventuale adesione potrà avvenire entro il 15.10.2024.
Chi aderirà al concordato dovrà versare le imposte sul reddito proposto per il 2024 nell’acconto del 30.11.2024, senza poter scegliere il metodo storico (fatta salva l’eventuale riproposizione della rateazione degli acconti per le partite Iva con volume d’affari fino a 170.000 euro).
(Il Sole24Ore – Ratio)
Be social

FLASH NEWS – Novità e semplificazioni per le dichiarazioni dei redditi

☞ FLASH NEWS – Novità e semplificazioni per le dichiarazioni dei redditi ☜

L’Agenzia delle Entrate (Circ.n.8/E/2024), illustra le semplificazioni introdotte dalla riforma tributaria (L.111/2023).
Mod.730 – E’ operativa la nuova modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi da parte dei titolari di redditi di lavoro dipendente e pensione.
Da quest’anno, i contribuenti avranno accesso alle informazioni in possesso dell’Amm.ne Fin.ria in apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Seguendo un percorso guidato, i contribuenti potranno confermare o modificare le informazioni e, una volta definite, saranno riportate automaticamente nei campi corrispondenti del modello 730.
In sintesi, una “dichiarazione semplificata” (730) alla quale sono estese tutte le limitazioni ai controlli formali delle precompilate.
Dal 2024 possono utilizzare il mod.730 anche i non titolari di partita Iva che hanno redditi diversi da quelli di lavoro dipendente (es.redditi di capitale) oppure quelli tenuti al monitoraggio fiscale delle attività e degli investimenti all’estero (compresa la liquidazione di Ivie e Ivafe).
Per la presentazione del modello 730, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti possono scegliere di chiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’imposta a credito o provvedere personalmente, con modello F24, al pagamento delle imposte.
Mod.Redditi – La circolare segnala la scomparsa di informazioni richieste nel quadro RU, relativamente ai crediti d’imposta (non automatici) utilizzabili solamente in compensazione orizzontale, in quanto, a decorrere dalle dichiarazioni di quest’anno, il mancato riporto delle informazioni non comporta la decadenza dal beneficio.
Per i termini di presentazione, le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 si presentano entro il 15.10.2024 se riguardano persone fisiche e soggetti di cui all’art. 5 del Tuir, mentre si presentano entro il 15° giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti Ires.
(Il Sole24Ore – Ratio)
Be social

Save the date: “Come costruire un franchising di successo e non solo”

– § – SAVE THE DATE: “COME COSTRUIRE UN FRANCHISING DI SUCCESSO E NON SOLO” – § –

L’atteso evento organizzato da Franchising Training Center si svolgerà a Bergamo il prossimo 10.06.2024

Come costruire un franchising di successo” è il titolo dell’evento organizzato da Franchising Training Center e che vede la partnership di molti importanti operatori come Sinet Formazione, FonARCom, FederItaly, Professional Group srl-Franchising Analysis, Studio Comparini & Russo e Purple Cream.

Sarà l’occasione ideale per conoscere i concenti fondamentali e necessari per preparare un’azienda a diventare un franchisor. Molto ricco il programma e il parterre di relatori che avranno modo di spaziare su moltissimi temi di diretto interesse al settore del franchising e delle reti commerciali in genere.

Particolarmente importante e interessante sarà la presentazione del programma dei corsi di formazione appositamente strutturati da Franchising Training Center. Un’importanza data dal fatto che risulta innegabile quanto sia raro individuare, nell’attuale contesto nazionale, corsi professionali specificatamente dedicati al “fare impresa con il franchising”.

L’evento sarà anche l’occasione per la presentazione del libro “Franchising – Quello che professionisti e imprese devono veramente sapere“, edito da Maggioli Editore e scritto dal Dott.Rag.Mirco Comparini che, nell’occasione, avrà modo di fornire interessanti dettagli contenuti nel testo e di trattare il tema mettendosi a disposizione degli intervenuti. Il libro costituirà anche il libro di testo dei corsi organizzati da Franchising Training Center.

L’appuntamento, quindi, è per il 10.06.2024, dalle ore 18.30 alle ore 21.00, a Bergamo, Via Vittorio Gasparini n.109. Un appuntamento da non perdere.

Scarica la brochure dell’evento “Come costruire un franchising di successo

Be social

FLASH NEWS – Ecobonus non decade senza invio comunicazione all’Enea

☞ FLASH NEWS – Ecobonus non decade senza invio comunicazione all’Enea ☜

Nella prima pronuncia di merito in materia, la Corte di Cassazione (sentenza 21.03.2024, n. 7657) ha rigettato il ricorso delle Entrate e confermato che l’omesso o tardivo invio della comunicazione Enea oltre i 90 giorni dal termine dei lavori non provoca la perdita del diritto alla detrazione ecobonus 50-65%, all’epoca disciplinata dall’art. 1, cc. 344 e seg. L. 296/2006 (e attualmente dall’art. 14, D.L. 63/2013), perché questa conseguenza non è espressamente prevista dalle norme che regolano la materia.
La pronuncia è in disaccordo con la precedente ordinanza n. 34151/2022, precisando che la semplice tardività nella comunicazione (era prevista dall’art. 4, B.M. Mef 19.02.2007, e attualmente dall’art. 6, D.M Mise 6.08.2020, c.d. decreto Requisiti) non è individuata dalle norme come causa di decadenza della detrazione.
In passato, nel merito, si segnalano le seguenti pronunce a favore dei contribuenti, considerando l’adempimento come di natura formale: Cgt I° grado Firenze n. 141/03/2023; secondo grado Lombardia, n. 4318/22/2022 e 1125/2023; Ctr Lombardia n. 1500/17/2022 e Ctr Piemonte n. 314/06/2021. In senso contrario, le decisioni Ctr Trentino-Alto Adige n. 35/01/2020 e n. 20/01/2021; Ctp Novara n. 24/02/2017.
(Il Sole24Ore – Ratio)

Be social

FLASH NEWS – Controllo del collegio sindacale sul concordato preventivo biennale

☞ FLASH NEWS – Controllo del collegio sindacale sul concordato preventivo biennale ☜

Come riportato anche nel documento pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il 20.12.2023, sulle norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, sebbene ai sensi dell’art. 2403 c.c. sia stabilito che ai sindaci non compete un controllo di merito sull’opportunità e la convenienza delle scelte di gestione “ma solo un controllo di legittimità e di rispetto delle procedure e/o prassi operative”, è comunque obbligo dell’organo di controllo verificare che le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e ragionevolezza.
Il monitoraggio sulle scelte riguarda la loro congruità e coerenza con le risorse ed il patrimonio a disposizione delle società e che siano prese nella massima consapevolezza della rischiosità e dei potenziali effetti che potrebbero avere.
L’adesione al concordato preventivo biennale, essendo una scelta degli amministratori che vincola la società per un biennio al pagamento delle imposte non sul reddito imponibile “reale” ma su quello “fittizio” assegnato dall’Agenzia delle Entrate, rientra nelle scelte amministrative potenzialmente rischiose e da monitorare con attenzione da parte del collegio sindacale. È opportuno quindi che i sindaci richiedano ed evidenzino nel primo verbale disponibile adeguate informazioni e chiarimenti all’organo amministrativo, facendosi indicare, eventualmente anche con brevi relazioni, come sia stato sviluppato il processo decisionale che ha portato alla scelta di adesione.
(Il Sole24Ore – Ratio)

Be social

FLASH NEWS – Risarcimento per cassa integrazione non giustificata

☞ FLASH NEWS – Risarcimento per cassa integrazione non giustificata ☜

Secondo la Cassazione (sentenza n. 10267/2024), il datore di lavoro che colloca illegittimamente il lavoratore in cassa integrazione deve corrispondergli sia l’eventuale risarcimento per le retribuzioni perse, sia il ristoro per il danno alla professionalità, da quantificare in via equitativa come una percentuale della retribuzione mensile netta percepita dal dipendente.
Per provare l’esistenza del danno di professionalità, sono necessari elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, come la qualità e la quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.
(Il Sole24Ore – Ratio)

Be social

FLASH NEWS – Negligenza del lavoratore nell’infortunio

☞ FLASH NEWS – Negligenza del lavoratore nell’infortunio ☜

La Corte di Cassazione, con la sentenza 26.03.2024, n. 12326, ha confermato la condanna a carico del datore di lavoro per l’incidente mortale accaduto a un dipendente, nonostante quest’ultimo avesse violato le direttive ricevute eseguendo attività espressamente vietate.
Secondo la Corte, quando l’evento è riconducibile alla violazione da parte dell’imprenditore di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che ha disapplicato elementari norme di sicurezza non può essere considerato eccentrico o esorbitante dall’area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, in quanto l’inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio.
Perché si possa considerare negligente imprudente e imperito il comportamento del lavoratore (“pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate”) come “concretizzazione di un rischio eccentrico, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che il datore abbia predisposto anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di un comportamento imprudente.
(Il Sole24Ore – Ratio)

Be social

FLASH NEWS – Trading online e gestore delle piattaforme

☞ FLASH NEWS – Trading online e gestore delle piattaforme ☜

Nel trading on line, se ci si affida a piattaforme gestite da intermediari finanziari:
– italiani, è possibile delegare loro il compito di gestire la fiscalità, così evitando complessi adempimenti dichiarativi;
– esteri, gli obblighi restano a carico dell’investitore.
Nello specifico, l’investitore è tenuto a:
– dichiarare i redditi percepiti nei vari quadri della dichiarazione: RM e RL per i redditi di capitale (dividendi, interessi attivi e proventi dei fondi comuni se, come di norma avviene, si tratta di attività finanziarie di emittenti non residenti) e RT per i capital gain;
– compilare il quadro RW della dichiarazione per comunicare l’entità degli investimenti detenuti all’estero e il relativo periodo di possesso e liquidare l’imposta sulle attività finanziarie all’estero (Ivafe), sostanzialmente corrispondente all’imposta di bollo italiana;
– versare, alle prescritte scadenze, le imposte sostitutive sui redditi e l’Ivafe.

(Il Sole24Ore – Ratio)

Be social

FLASH NEWS – Gli “assaggi” ai dipendenti sono reddito di lavoro

☞ FLASH NEWS – Gli “assaggi” ai dipendenti sono reddito di lavoro ☜

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.4.24, n. 89, ha affermato che costituiscono red-diti di lavoro dipendente gli omaggi offerti da una multinazionale statunitense nel settore delle caffetterie ai propri dipendenti: un sacchetto di caffè al mese più, occasionalmente, alcuni articoli di merchandising, oltre alla possibilità di consumare gratuitamente una bevanda al giorno all’interno del locale.
Secondo la risposta, benché utili a favorire la conoscenza approfondita del prodotto e la diffusione dell’immagine aziendale con finalità promozionali e di marketing, tali attività non si possono considerare erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

(Il Sole24Ore – Ratio)

Be social

FLASH NEWS – Il marchio dell’hotel non si cede con l’immobile

☞ FLASH NEWS – Il marchio dell’hotel non si cede con l’immobile ☜

La Cassazione, con l’ordinanza 5.03.2024, n. 5866 ha stabilito che il marchio è un segno che contraddistingue i prodotti e/o i servizi di un’impresa, e non un diritto correlato ad un edificio oggetto di una compravendita immobiliare.
Anche se un contratto di compravendita di un immobile prevede la cessione di tutti i diritti inerenti al complesso immobiliare, questi diritti non comprendono l’uso del marchio che contraddistingue i servizi resi attraverso l’immobile. Il marchio, infatti, non corrisponde necessariamente al “nome” dell’immobile oggetto di compravendita (nomi di palazzi sono, ad esempio “Spini-Feroni”, o “Strozzi”). La decisione riguarda l’Hotel Britannique di Napoli, venduto nel 2016.

(Il Sole24Ore – Ratio)

Be social

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Vai alla barra degli strumenti